Decreto legge incentivi: contratti commerciali per titolari di concessioni

April 12, 2010

Il d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. “Decreto legge incentivi”), entrato in vigore il 26 marzo 2010 e presentato lo stesso giorno alla Camera dei deputati in prima lettura in vista della sua conversione in legge, contiene disposizioni istitutive di incentivi al consumo e di sgravi fiscali per le imprese del tessile e della cantieristica, sul contrasto all’evasione fiscale internazionale e sulla semplificazione burocratica in materia di edilizia privata. Nelle pieghe del provvedimento si annida, peraltro, pressoché inosservata – accanto alle citate previsioni, oggetto di ampia attenzione nei media – una norma di portata potenzialmente dirompente sulla libertà d’iniziativa economica dei titolari di concessioni statali, quale che sia il settore economico nel quale essi operano. In virtù dell’articolo 2(2), primo periodo, del c.d. “Decreto legge incentivi”, all’asserito fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di concorrenza in materia di concessioni pubbliche, sono vietate le pratiche e i rapporti commerciali con terzi non espressamente consentiti in forma espressa negli atti della gara per l’aggiudicazione della concessione, e gli eventuali provvedimenti di assenso delle Amministrazioni concedenti sono nulli, con conseguente obbligo dei concessionari di versare a dette Amministrazioni le somme eventualmente percepite in esecuzione dei detti contratti.

Come discusso nell’Alert Memo allegato, la norma in questione, della quale è prevista l’applicazione anche retroattiva, non è richiesta a fini di adeguamento alle norme di concorrenza comunitarie e presenta profili di possibile incostituzionalità; qualora gli stessi non fossero rimossi in sede di conversione in legge del Decreto legge incentivi, i concessionari potrebbero perciò avvalersi dinanzi al giudice amministrativo dei mezzi di tutela giurisdizionale indicati nel documento, al fine di paralizzare le eventuali pretese delle Amministrazioni concedenti ad ottenere il versamento degli introiti conseguiti dagli interessati.